Vai al contenuto

    Conciliazione sindacale aziendale: forma o sostanza?

    Da LDE – Analisi di Cass. 8 aprile 2025, n .9286

    La conciliazione sindacale in sede aziendale e il mai sopito dibattito fra forma e sostanza

    La Cassazione, con la sentenza n.9286/2025 torna a riaffermare a distanza di circa un anno (Cass., n. 10065/2024) un concetto che fino a poco fa appariva di poco interesse. La validità o meno di una conciliazione sindacale fino ad allora si era piuttosto attestata su un aspetto fondamentale, ovverosia la necessità, ai fini dell’efficacia di una conciliazione in materia di lavoro sottoscritta ai sensi dell’art. 411, co. 3 c.p.c. (in sede sindacale), dell’effettiva assistenza sindacale (ex multis Cass., n. 25796/2023) sia per quanto riguarda la consapevolezza da parte del lavoratore delle rinunce ivi espresse che le concessioni reciproche con cui viene a realizzarsi una transazione.

    Nell’articolo si analizza con spirito critico l’ipotesi prospettata dalla sentenza in commento (che aveva avuto un precedente nel 2024): il dettato dell’art 411, comma 3, c.p.c. con il termine di “sede sindacale” avrebbe inteso riferirsi ad una sede fisico-topografica, identificata appunto in quella del sindacato che abbia assistito il lavoratore.
    Il ragionamento – non convincente – della Suprema Corte del 2025, non si spinge a tanto, in realtà, limitandosi ad affermare che la sede fisica di sottoscrizione non assume un mero requisito formale, bensì sostanziale, anzi “funzionale”, avendo voluto in tal modo il legislatore individuare un luogo in cui la volontà del lavoratore venga “espressa in modo genuino e non coartata”, sicchè in caso di effettiva assistenza sindacale “la stipula in una sede diversa non produce di per sé effetto invalidante sulla transazione”.
    Ciò malgrado, così l’Autore, la Corte entra in un cortocircuito logico!

    Andrea Asnaghi ne scrive su LavoroDirittiEuropa, n. 2/2025.
    Se vuoi leggere l’approfondimento, clicca qui